EcoBonus 110% e parquet
18 Maggio 2020I pavimenti di unità private (quindi diverse dalle parti comuni di condomini), possono rientrare tra le detrazioni fiscali, attraverso il bonus ristrutturazione e l’ecobonus?
Sì, ma a determinate condizioni.
Normalmente la sostituzione dei pavimenti rientra fra i lavori di manutenzione ordinaria, che possono fruire della detrazione 50% per le ristrutturazioni solo se si tratta di pavimentazioni eseguite su parti comuni condominiali. Quindi, se la ristrutturazione è in parti di unità abitative non si potrebbero detrarre. Però, se il lavoro fa parte di un intervento più articolato che rientra all’interno degli interventi agevolabili (come la realizzazioni di nuovi muri interni, la demolizione di tramezzature, lo spostamento dei servizi) e, se si dimostra che per procedere all’intervento è necessario anche cambiare il pavimento, allora anche la spesa per la sostituzione del pavimento in una unità abitativa privata, può rientrare dentro l’agevolazione.
La stessa cosa può dirsi per in nuovo EcoBonus al 110% previsto dal Decreto Rilancio. In attesa di chiarimenti nelle linee guida, si può pensare che la spesa per la realizzazione del pavimento a parquet sia detraibile al 110% se rientra in un progetto più complessivo di riqualificazione energetica, soprattutto qualora il rifacimento del pavimento sia atto necessario come conseguenza di un intervento specifico di riqualificazione energetica, come ad esempio la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento.
Gli impianti di riscaldamento a terra o a pavimento permettono di ridurre i costi in bolletta e la dispersione termica. Possono essere dunque considerati interventi di efficientamento energetico che danno diritto all’ecobonus (al 110% se il decreto Rilancio confermerà la misura. Occorrerà a questo scopo che un tecnico competente certifichi che l’intervento ha migliorato la prestazione energetica della casa ed eventualmente di quante classi. Probabilmente la sola realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento non sarà sufficiente per raggiungere i livelli minimi di efficientamento richiesti dal Decreto, ma se in concorso con altri interventi come un cappotto termico, la sostituzione degli infissi o della caldaia o l’installazione di un impianto fotovoltaico questo livello minimo potrebbe essere raggiunto.
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